Piante e sementi
Disciplina normativa
Con l’introduzione dell'articolo 30 bis dell’Ordinamento forestale (LP n. 21/1996) e a seguito del recepimento della direttiva da parte dello Stato italiano mediante il decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003, sono state definite le basi per l’attuazione della direttiva CE 1999/105 del 22 dicembre 1999 nella legislazione provinciale.
Su questa base, l’Amministrazione provinciale ha adottato la seguente disciplina:
- regolamentare in modo dettagliato il commercio del materiale forestale di propagazione (piante e sementi) tramite uno specifico regolamento di attuazione, in conformità alla direttiva CE 1999/105;
- incaricare la Ripartizione provinciale Foreste dell’attuazione delle nuove disposizioni e dell’esecuzione dei controlli necessari (autorità territoriale competente);
- definire le sanzioni, che saranno applicate successivamente all’emanazione del regolamento di esecuzione.
Campo di applicazione
La legge si applica esclusivamente al materiale forestale di propagazione (piante, parti di piante e sementi) destinato al commercio – inclusa la vendita e la cessione gratuita ai proprietari boschivi – nonché all’importazione ed esportazione verso Paesi terzi.
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione:
- il materiale di propagazione forestale destinato all’uso proprio,
- il materiale non destinato a uso forestale, ad esempio per il verde urbano.
L’elenco delle specie arboree interessate è stabilito dalla direttiva CE 1999/105 ed è stato integrato dal decreto legislativo n. 386/2003.
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Obiettivi della normativa
La legge mira a garantire la produzione di piante e sementi forestali di alta qualità e di provenienza certa. In particolare, per il materiale utilizzato negli interventi di rimboschimento, è richiesta una documentazione completa della provenienza del seme, informazioni che vengono messe a disposizione dei proprietari forestali interessati.
La provenienza del materiale forestale riveste un ruolo fondamentale, poiché nel tempo i popolamenti boschivi si sono adattati geneticamente alle specifiche condizioni climatiche e orografiche del territorio provinciale. Oltre alla fascia vegetazionale di origine, devono pertanto essere rispettati anche i fattori pedologici e climatici.
Grazie a un regolamento uniforme a livello dell’Unione Europea, il commercio del materiale forestale di propagazione tra gli Stati membri è stato semplificato.
Boschi da seme
I boschi, dai quali vengono raccolti sementi per la produzione di piantine forestali hanno ottenuto una codificazione unitaria a livello della Comunità Europea. Il codice unitario (p.es. IT-for-1-A11-BZ-035) contiene le seguenti informazioni:
- IT per Italia
- for per Fraxinus ornus (codice specie)
- categoria del bosco da seme: 1 per identificato alla fonte
- A per provenienza Alpina (Regions_of_Provenance_Italy)
- 11 per Regione alpina entalpica – sottoregione continentale (Herkunftsgebiete_BZ_TN)
- BZ per Provincia di Bolzano
- 035: numero corrente.
Per la corretta interpretazione delle informazioni contenute nella lista vedasi il regolamento (CEE) nr. 1597/2002 (Reg_1597_2002_Kodes_it).
Procedure per la raccolta di sementi forestali
- Per tutte le specie arbustive elencate nell’allegato 1 (lista) del decreto legislativo n. 386 del 10.11.2003, si applica il nuovo regolamento legislativo.
- Al termine della raccolta di strobili o sementi, l’ispettorato o la stazione forestale competente per la zona non rilascerà più il certificato della regolare raccolta, bensì il certificato principale, che ha validità per tutta la Comunità Europea e che accompagnerà sementi e piantine per tutta la loro durata.
- Per garantire la sorveglianza dei lavori di raccolta, il raccoglitore di sementi o strobili deve avvisare con almeno 15 giorni di anticipo l’ispettorato o la stazione forestale competente per la zona. Il certificato principale verrà rilasciato, di regola, solo qualche giorno dopo la fine della raccolta, in quanto, per un periodo di transizione non ancora ben definito, la numerazione verrà eseguita centralmente dall’ufficio amministrazione forestale.
- Prima dell’inizio dei lavori di raccolta il raccoglitore deve esibire all’autorità forestale il consenso del proprietario del fondo.
- L’obbligo di raccogliere sementi soltanto nei boschi da seme iscritti nel registro nazionale dei boschi da seme non esiste più. Sono state invece introdotte nuove classi di qualità delle sementi (identificate alla fonte, selezionate, qualificate e controllate). Per il momento anche per le sementi raccolte nei vecchi boschi da seme verrà rilasciata la qualità “fonte di seme - identificato alla fonte”.
- Per alberi ed arbusti non sottoposti al regolamento non verrà emessa alcuna certificazione da parte dell’autorità forestale.